È nulla la nomina del Csm di Ettore Picardi a Procuratore capo del Tribunale di Teramo
L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dal Procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio.
In sostanza i giudici hanno ritenuto violati i “principi in ordine alla considerazione degli indicatori attitudinali” previsti per l’assegnazione dell’incarico.
Secondo Di Florio, il Csm avrebbe “sminuito” il suo profilo professionale e non avrebbe dato il giusto peso al suo incarico di capo di una procura, esperienza del tutto assente nel curriculum del concorrente. Il Tar ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, perché le valutazioni del Csm ” non si pongono in linea con la normativa di riferimento e con i principi affermati dalla giurisprudenza sulla ponderazione degli elementi da considerare ai fini della nomina. Il Csm, infatti, ha stimato più rilevanti le esperienze del dott. Picardi, nello svolgimento delle funzioni requirenti in secondo grado e nel coordinamento delle procure del distretto in materia ambientale, al fine di dedurne un’attitudine specifica direttiva che non appare, però, idonea a bilanciare l’effettiva esperienza direttiva del ricorrente”.
La conseguenza è stata la ritenuta “violazione dei principi in ordine alla considerazione degli indicatori attitudinali. Il ricorrente possiede, infatti, un’esperienza proprio in quelle funzioni tipiche che connotano il posto messo a concorso, mentre l’esperienza in secondo grado acquisita dal controinteressato, per quanto rilevante, presenta comunque caratteristiche eterogenee rispetto al ruolo da ricoprire, di modo che la prevalenza accordata, a fronte della sussistenza di un indicatore specifico in favore del dott. Di Florio, non risulta sorretta da un adeguato supporto motivazionale”.
Con una seconda sentenza, il Tar ha invece respinto un ricorso proposto dallo stesso Di Florio per contestate la nomina di Giuseppe Bellelli quale Procuratore capo del Tribunale di Pescara. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che il Csm “ha dato conto delle ragioni per cui il controinteressato è stato ritenuto più idoneo, per attitudini e merito, all’incarico, sulla base di una motivazione che non presenta elementi di irragionevolezza o illogicità”.